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Fotovoltaico Condominio e Decreto Requisiti Minimi: Cosa Cambia dal 3 Giugno 2026

Cosa cambia con il Decreto Requisiti Minimi e perché conviene muoversi ora. La guida completa per amministratori.

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Ritiro dedicato guida amministratori di condominio

C’è una data che ogni amministratore dovrebbe segnare in rosso: 3 giugno 2026.

Da quel giorno è in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025). Non è una bozza. Non è una proposta. È legge operativa che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 e cambia le regole su prestazione energetica, involucro edilizio, impianti e ricarica elettrica.

Tradotto per chi gestisce condomini: ogni ristrutturazione importante che delibererai da oggi in poi dovrà rispettare standard energetici più severi. E il fotovoltaico condominiale passa da “bella idea da valutare” a strumento concreto per stare dentro le nuove regole e tagliare le bollette delle parti comuni.

Vediamo cosa dice il decreto, cosa c’entra con il tuo tetto e perché aspettare costa più che muoversi.

Indice

Decreto Requisiti Minimi 2026: cos'è e a chi si applica

SMG Decreto Requisiti Minimi 2026 - Interventi fotovoltaico condominio

Il D.M. 28 ottobre 2025, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture, della Salute e della Difesa, aggiorna i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Per il testo integrale puoi approfondire qui: Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025.

Il decreto si applica a:

  • edifici di nuova costruzione (titolo abilitativo richiesto dal 3 giugno 2026 in poi);
  • demolizioni e ricostruzioni, assimilate agli edifici di nuova costruzione;
  • ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% dell’esistente o comunque superiore a 500 m³;
  • ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi sull’involucro oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva, con ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero edificio);
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi sull’involucro oltre il 25% della superficie disperdente, senza i requisiti del primo livello);
  • riqualificazioni energetiche (interventi più contenuti che incidono comunque sulla prestazione energetica).

Restano escluse la manutenzione ordinaria sugli strati di finitura, come le tinteggiature, e i rifacimenti di porzioni di intonaco sotto il 10% della superficie disperdente lorda complessiva.

In pratica: se il tuo condominio rifà la facciata, il tetto o l’impianto termico, il nuovo decreto entra in gioco.

Le novità del decreto per il fotovoltaico in condominio

Tre punti che un amministratore deve conoscere:

1. Ponti termici nel calcolo energetico. Il decreto introduce la definizione normativa di ponte termico e tabelle dedicate per agganci dei balconi, davanzali, spalle e architravi dei serramenti. Le verifiche energetiche ne tengono conto in modo puntuale: il “pressappoco” non passa più.

2. Nuovi obblighi sulla ricarica elettrica. Un intero capitolo del decreto è dedicato all’integrazione dei punti di ricarica per veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto, con obblighi di predisposizione e installazione e scadenze progressive fino al 2030. Se l’edificio deve comunque predisporre l’infrastruttura, alimentarla con energia prodotta sul tetto è la scelta più logica.

3. Coerenza con la direzione europea. Il decreto adegua la normativa italiana alla direttiva UE 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e si inserisce nel percorso tracciato più di recente dalla Direttiva Case Green (UE 2024/1275). La direzione è una sola: edifici che consumano meno e producono di più.

SMG Decreto requisiti minimi novità condominio 2026

Questo cambio di scenario ridisegna anche il mestiere di chi amministra: oggi il valore lo crea chi anticipa le normative, non chi le subisce. Ne abbiamo parlato in questo approfondimento sull’evoluzione dell’amministratore di condominio.

Impianto Fotovoltaico Condominiale: 5 Motivi per Proporlo in Assemblea

Ecco gli argomenti che reggono in assemblea, numeri alla mano.

1. Tagli la bolletta delle parti comuni da subito

L’energia prodotta copre in tempo reale i consumi comuni: ascensore, luci scale, autoclave. La fascia più produttiva dell’impianto è tra le 11:00 e le 15:00, quando questi consumi sono attivi. In una simulazione su un condominio tipo di 12 unità, con impianto da circa 15 kW e una produzione media di circa 20.000 kWh l’anno (calcolata su 25 anni, quindi già al netto del degrado dei pannelli), il risparmio in fattura stimato è di circa 400 euro l’anno per condomino. E in attesa che l’impianto sia operativo, c’è un primo passo gratuito e immediato: verificare il contratto delle parti comuni. Ne parliamo nella nostra guida al cambio del gestore di energia elettrica.

2. Incassi un incentivo GSE per 20 anni

Il Gruppo di Autoconsumatori Collettivi (CAC, o GAC) riconosciuto dal GSE nell’ambito del PNRR genera un incentivo sull’energia condivisa, erogato per 20 anni. Non è un bonus una tantum: è un flusso pianificabile, con conguagli dell’anno N liquidati entro giugno dell’anno successivo.

3. Ogni kWh in più diventa ricavo con il Ritiro Dedicato

L’energia non autoconsumata viene immessa in rete e remunerata dal GSE tramite il Ritiro Dedicato (RID), per tutta la vita utile dell’impianto: 25-30 anni. Lo scambio sul posto non è più attivo; oggi il RID è lo strumento di riferimento. Nella simulazione citata, i benefici complessivi stimati raggiungono circa 80.000 euro su 25 anni, con rientro dell’investimento intorno al quinto anno.

4. Ti porti avanti con le normative, invece di inseguirle

Decreto Requisiti Minimi, Direttiva Case Green, obblighi sulla ricarica elettrica: la traiettoria è tracciata. Un condominio che produce energia oggi è un condominio che non dovrà rincorrere domani. E un amministratore che propone per primo il fotovoltaico per condomini si gioca un vantaggio competitivo concreto.

5. L’investimento è sostenibile, anche senza liquidità

Un impianto come quello della simulazione costa tra 23.000 e 24.500 euro, con formula di pagamento ad acconto del 20% e 36 rate senza interessi sull’80% restante. E se il condominio preferisce finanziare l’intera opera, esistono soluzioni dedicate senza garanzie personali e senza impatto sul CRIF dei proprietari: trovi tutto nella guida ai finanziamenti per impianto fotovoltaico di Sigma Finanziamenti.

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CAC o CER? La differenza che sblocca le assemblee

La confusione tra autoconsumo collettivo e comunità energetiche è uno dei motivi principali per cui le delibere si bloccano. Ecco la tabella che chiarisce tutto in trenta secondi.

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Impianti Fotovoltaici Condominiali: Durata e Garanzie

Le domande in assemblea sono sempre le stesse. Ecco le risposte.

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I pannelli fotovoltaici in condominio hanno una vita utile di 25-30 anni con manutenzione minima (pulizia periodica). Le coperture: garanzia impianto di 2 anni su manodopera e installazione, garanzia prodotto di 12 anni sui componenti, assicurazione All Risk di 5 anni.

Il servizio chiavi in mano di SMG Energia

Lo sappiamo cosa stai pensando: “Chi gestisce pratiche, GSE, assemblea e riparto?”

SMG Energia, partner certificato E.ON, gestisce l’intero percorso:

  • studio di fattibilità gratuito, con sopralluogo e analisi dei consumi;
  • simulazione economica con scenari multipli e piano di ammortamento;
  • bozza di delibera assembleare pronta, con mandati e criteri di riparto;
  • supporto diretto in assemblea;
  • gestione completa delle pratiche GSE per la configurazione CAC;
  • reportistica annuale su produzione, autoconsumo, RID e incentivi.

L’obiettivo è uno: trasparenza totale. L’amministratore deve poter mostrare ai condomini numeri chiari, prima e dopo l’installazione.

Il momento giusto è prima della prossima assemblea

Il Decreto Requisiti Minimi è in vigore. La Direttiva Case Green indica la rotta. Le bollette delle parti comuni continuano ad arrivare.

Puoi aspettare che siano i condomini a chiederti perché non hai fatto nulla. Oppure puoi arrivare alla prossima assemblea con uno studio di fattibilità gratuito, numeri reali e una bozza di delibera pronta.

Ci vuole una telefonata. Il resto lo fa SMG Energia.

FAQ sul fotovoltaico condominiale

È il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Si applica a nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.

Dipende da potenza e condizioni del sito. Per un impianto da circa 15 kW su un condominio di 12 unità, una stima realistica si colloca tra 23.000 e 24.500 euro, pagabili con acconto del 20% e 36 rate senza interessi.

Le simulazioni su un condominio tipo di 12 unità indicano un risparmio in fattura di circa 400 euro l’anno per condomino, con rientro intorno al quinto anno e benefici stimati di circa 80.000 euro su 25 anni.

Sì. L’incentivo principale è la tariffa GSE per l’autoconsumo collettivo, erogata per 20 anni, a cui si aggiunge la remunerazione del Ritiro Dedicato. Sul fronte fiscale, il quadro delle detrazioni per gli interventi edilizi viene aggiornato periodicamente: il regime applicabile va verificato caso per caso, ed è uno dei punti coperti dallo studio di fattibilità gratuito.

Tra 25 e 30 anni, con manutenzione minima. Le coperture includono garanzia impianto di 2 anni, garanzia prodotto di 12 anni sui componenti e un’assicurazione All Risk di 5 anni.

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